Dirigente scolastico


Prof.ssa Carmen Giovanna Barbieri

Il dirigente riceve su appuntamento (0376 320366 - dirigente@liceovirgiliomantova.edu.it)

Funzioni - Compiti - Competenze - Responsabilità

Il Dirigente scolastico:

  • ha la rappresentanza legale della scuola
  • ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
  • ha la responsabilità dei risultati del servizio
  • dirige, coordina e valorizza le risorse umane interne alla scuola
  • organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa
  • ha la titolarità delle relazioni sindacali interne alla scuola
  • ha la possibilità di delegare specifici compiti a docenti
  • partecipa e concorre al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica
  • assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola all’obiettivo della qualità dei processi formativi
  • predispone gli strumenti attuativi del POF
  • presiede il Collegio Docenti, il Comitato di Valutazione, i Consigli di Classe,  i Consigli d’Interclasse, la Giunta Esecutiva.

Il Curriculum Vitae è consultabile anche sul sito del MIUR alla pagina:
Pubblica Istruzione.it

Contratti nazionali

    
Informazioni e riferimenti normativi
      

Sotto-sezione di 1 livello: Personale

Sotto-sezione di 2 livello: Dirigenti

Contenuti

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  • Curriculum;
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico.

Art. 10, c. 8, let. d - Art. 15, c. 1,2,5 - Art. 41, c. 2,3

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

   

Data di inserimento Documento
19/11/2019 Dichiarazione altri compensi enti pubblici e privati
19/11/2019 Dichiarazione altri compensi DS
19/11/2019 Dichiarazione Incompatibilità DS
19/11/2019 CV Dirigente scolastico
18/08/2022 Contratto Dirigente scolastico
02/09/2019 Inizio Servizio del Dirigente Scolastico Carmen Giovanna Barbieri